La tutela
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- Categoria: Proprietà industriale e intellettuale
- Pubblicato Lunedì, 29 Gennaio 2018 11:23
- Scritto da avv. Simona Caminiti
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La registrazione del marchio dà al titolare la possibilità di tutelarsi giudizialmente da eventuali contraffazioni. In particolare, il titolare di un marchio registrato può esperire Opposizione amministrativa: l'art. 176 del CPI prevede la possibilità, per i titolari di un diritto anteriore, di opporsi alla registrazione della domanda di marchio entro tre mesi dalla sua pubblicazione.
Altrimenti, di fronte alla violazione di un marchio si offrono diverse soluzioni: dall’invio di una lettera di diffida al presunto contraffattore all’avvio di un’azione legale. Quest’ultimo approccio comporta però tempi molto lunghi: spesso occorre aspettare tre/quattro anni prima di ottenere una decisione di primo grado. E’ la ragione per la quale tentare di risolvere extragiudizialmente il conflitto è spesso consigliabile.
I procedimenti extragiudiziali
I procedimenti extragiudiziali di soluzione delle controversie sono essenzialmente l’arbitrato o la mediazione.
L’arbitrato consiste in una procedura meno formale e più rapida di quella giudiziaria. Inoltre, una decisione arbitrale è più facile da far eseguire sul piano internazionale.
Nella mediazione le parti possono mantenere il controllo del procedimento di risoluzione della controversia, cosa che può essere utile a mantenere buoni rapporti con un’impresa che potrebbe diventare, nel futuro, un partner commerciale.
Ulteriori informazioni sull’arbitrato e la mediazione, sono reperibili al sito internet del Centro di Arbitrato e Mediazione dell’OMPI: www.arbiter.wipo.int/center/index.html
Le misure cautelari
L’azione civile di contraffazione, come si è detto, è generalmente più lunga, a meno che non vi siano le condizioni per promuovere un ricorso cautelare basato sull’urgenza della situazione: in tal caso, sarà possibile ottenere la descrizione, il sequestro dei prodotti contraffatti, l’inibitoria, nonché, accessoriamente, la pubblicazione dell’ordinanza cautelare su giornali nazionali e/o locali.
- La descrizione viene generalmente richiesta al fine di avere un’idea più chiara del fenomeno contraffattivo in essere o quando si vuole evitare che il contraffattore faccia sparire le prove della sua illecita attività. Viene disposta dal Giudice senza preventiva convocazione dell’altra. Tramite la descrizione il titolare di un marchio chiede all’autorità giudiziaria che sia disposta la descrizione degli oggetti costituenti violazione del proprio marchio nonché la descrizione dei mezzi adibiti alla produzione dei medesimi e degli elementi di prova concernenti la denunciata attività.
- Con il sequestro il titolare di un marchio può chiedere la confisca dei beni che costituiscono contraffazione del proprio marchio, nonché dei mezzi adibiti alla produzione dei medesimi e degli elementi di prova concernenti la denunciata violazione. Generalmente il sequestro viene disposto dal Giudice senza aver preventivamente convocato l’altra parte (cioè il contraffattore).
- Con l’inibitoria il Giudice (che può sempre provvedere senza aver prima convocato la controparte) ingiunge all’autore dell’illecito di cessare ogni attività illegale, ad esempio la fabbricazione, la vendita o l’importazione di prodotti recanti marchi contraffatti. Nell’occasione, per ogni violazione o inosservanza dell’ordine di inibitoria o per ritardi nell’esecuzione della stessa, il Giudice può stabilire una somma di denaro (una penale) a carico del contraffattore quale risarcimento danni al titolare del marchio.
Il procedimento giudiziario
Le misure ordinarie si ottengono a seguito di un vero e proprio procedimento giudiziario durante il quale il Giudice avrà sentito i testimoni, interrogato le parti, disposto consulenze tecniche d’ufficio e in generale acquisito documentazione utile alla decisione.
In base a tale procedimento, il titolare del brevetto può innanzitutto ottenere dall’autorità giudiziaria una sentenza di divieto a fabbricare o commercializzare quanto costituisce violazione del marchio. Per costringere il contraffattore a rispettare la sentenza, l’autorità giudiziaria potrà fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento.
L’autorità giudiziaria, con la sentenza che accerta che vi è stata contraffazione di un marchio, può anche ordinare la distruzione di tutto ciò che è oggetto di violazione. Oppure ordinare che gli oggetti prodotti, importati o venduti in violazione del diritto, come pure i mezzi specifici che servono univocamente a produrli, siano assegnati in proprietà al titolare del brevetto violato.
Il giudizio ordinario viene però generalmente introdotto per ottenere il risarcimento dei danni patiti dal titolare del marchio per l’attività di contraffazione. A tal fine, il Codice della Proprietà Industriale ha espressamente stabilito che il Giudice, nel determinare la somma dovuta a titolo di risarcimento danni, potrà tener conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative subite dal titolare del diritto leso (ivi compreso il mancato guadagno), i benefici realizzati dal contraffattore e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici come il danno morale arrecato al titolare del marchio.
La tutela in dogana
Altra modalità di protezione del marchio è la tutela in dogana: in Italia, il titolare di un marchio può impedire l’importazione di beni sospettati di contraffazione sulla base del Regolamento CE n. 1383/2003; tale disposizione legislativa permette il blocco di merci sospette in tutte le frontiere italiane (il Regolamento 1383/2003 è stato sostituito con il nuovo Regolamento UE n. 608/2013, in vigore dal 1° gennaio 2014)
Il marchio non registrato, in ogni caso, non è del tutto privo di tutela ma dà al suo titolare il diritto all'uso esclusivo nei limiti in cui se ne è avvalso prima che altri lo abbiano eventualmente registrato e in base alla notorietà raggiunta.